Sez. 3, Sentenza n. 10952 del 21/09/1998 Ud. (dep. 21/10/1998) Rv. 212045 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Autoveicoli - Natura di rifiuti speciali - Centri di raccolta - Autorizzazione - Necessità - Ragione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede alla demolizione e rottamazione di veicoli altrui, trasportati in una area in sua dotazione, ove procede alla separazione delle varie componenti, al recupero dei residui riutilizzabili ed all'accumulo degli scarti. Le vetture assumono, infatti, il carattere di rifiuti speciali fin dal momento in cui vengono dimesse dal proprietario o possessore, che li consegna al demolitore. Inoltre tutta l'attività dei centri di raccolta rientra nell'ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)