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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24892 del 06/11/2020 (Rv. 659555 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Sistema della riscossione – Iscrizione a ruolo - Termini di decadenza ex art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 – Ambito applicativo – Imposte dirette – Estensione alle imposte indirette – Esclusione – Fondamento - Conseguenze in tema di imposta di successione.
Stato
decisa il 2020-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659555-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l'unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del d.P.R. n. 43 del 1988, che è stato tuttavia abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 113 del 1999, con la decorrenza sopra indicata. Pertanto, in caso di imposta di successione, la notifica della cartella di pagamento, che assolve alla sola funzione di mezzo di riscossione, non è soggetta a termini di decadenza, senza che ciò contrasti con l'esigenza, costituzionalmente inderogabile, di non lasciare troppo a lungo esposto il contribuente all'azione esecutiva del fisco, posto che detta esigenza rileva nei soli casi in cui la liquidazione dell'imposta debba avvenire esclusivamente a mezzo della cartella, ma non anche quando ciò avvenga mediante l'apposito avviso e sia l'attività di liquidazione ad essere soggetta a termini di decadenza, come stabilito, in materia, dall'art. 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede un termine di decadenza biennale per la notifica dell'avviso di liquidazione, e dal successivo art. 41, che prevede la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, all'ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 lett. A CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 68, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)