Sez. 5, Sentenza n. 13929 del 24/06/2011 (Rv. 618453 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | IVA - Iscrizione a ruolo - Termine - Prescrizione decennale - Esclusione - Decadenza ex artt. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Modalità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte mediante ruolo, in virtù del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 57, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione a ruolo per l'IVA deve aver luogo non già entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., ma entro quello di decadenza di quattro anni e, nel caso si tratti di IVA per annualità precedenti al 1990 (nella specie, per l'anno 1989), entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cadeva il "dies a quo", da individuarsi nella data di entrata in vigore del Servizio centrale della riscossione, avvenuta il 1° gennaio 1990.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)