Sez. 6, Sentenza n. 51595 del 19/10/2016 Ud. (dep. 02/12/2016) Rv. 268356 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove - Art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione E.d.u. - Interpretazione della Corte europea - Applicabilità al giudizio di revisione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione E.d.u., così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte E.d.u. - per cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale - non può trovare applicazione nel giudizio straordinario di revisione basato sull'esistenza di nuove prove, in considerazione della assenza sia di una precedente decisione assolutoria, sia di una nuova, diversa e peggiorativa valutazione dello stesso materiale probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, nel decidere sulla richiesta di revisione, aveva proceduto alla valutazione cartolare della idoneità delle nuove prove dichiarative addotte, da sole o insieme agli altri elementi già raccolti, a condurre al proscioglimento del condannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)