Sez. 5, Sentenza n. 38276 del 19/02/2016 Ud. (dep. 15/09/2016) Rv. 267786 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove - Obbligo del giudice di saggiare la resistenza, rispetto ad esse, delle prove già acquisite - Sussistenza - Motivatione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
In tema di revisione, la valutazione giudiziale delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., (costituite, nella specie, da testimonianze), non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna, con la conseguenza che, qualora l'acquisizione di queste ultime non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma lo abbia anzi confermato, è ammissibile la motivazione "per relationem" alla sentenza oggetto di ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)