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Sez. 3, Sentenza n. 4421 del 12/02/1982 Ud. (dep. 27/04/1982) Rv. 153458 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - SCIOPERO FERROVIARIO A CARATTERE NAZIONALE - IMPOSSIBILITÀ DELL'IMPUTATO A COMPARIRE ALLA UDIENZA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITÀ EX ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153458-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - SCIOPERO FERROVIARIO A CARATTERE NAZIONALE - IMPOSSIBILITÀ DELL'IMPUTATO A COMPARIRE ALLA UDIENZA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITÀ EX ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La dichiarazione di contumacia è illegittima quando risulti provato che la mancata comparizione dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di presentarsi per legittimo impedimento costituito da uno sciopero a carattere nazionale di tutto il personale ferroviario con arresto della circolazione di tutti i treni e con notevole ritardo della ripresa del servizio. Tale impedimento, relativo all'intervento dell'imputato, integra una nullità ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen.. (fattispecie in tema di annullamento con rinvio di sentenza di appello emessa nella contumacia di imputati residenti altrove, i quali hanno dedotto e provato l'impossibilità di comparire nel giudizio di secondo grado a causa di improvviso sciopero ferroviario a carattere nazionale). (nulla di specifico in termini, V. Mass. N. 105587).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)