Sez. 5, Sentenza n. 1146 del 14/07/1967 Ud. (dep. 02/10/1967) Rv. 105587 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI ESECUTORIETA DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI ESECUTORIETA DEL DECRETO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna non si rende applicabile l'ultimo comma dell'art 498 cod proc pen, nel senso che la prova dell'impedimento legittimo dell'imputato pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, a differenza di cio che avviene nel giudizio contumaciale, puo invalidare la sentenza stessa per difetto di un suo presupposto legale(assenza ingiustificata dell'opponente). Perche tuttavia la prova tardiva dell'impedimento possa avere Rilevanza e necessario che si dimostri non solo l'esistenza di detto impedimento, ma anche che l'opponente abbia fatto quanto a lui era possibile per portare tempestivamente a conoscenza del giudice il fatto che non gli consenti di presentarsi alla udienza, giustificando, cosi, l'avvenuta privazione della facolta concessa al giudice di sospendere il giudizio per accertare la verita dell'impedimento. Solo la formale sussistenza di entrambe le condizioni puo determinare l'annullamento della sentenza che abbia dichiarato l'esecutivita del decreto. (nella specie, il certificato medico comprovante l'impedimento dell'opponente a comparire all'udienza era pervenuto al pretore dopo la pronuncia della sentenza, anche in dipendenza di uno sciopero ferroviario avvenuto il giorno successivo alla spedizione del documento). (Conf 103690, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)