Sez. L, Sentenza n. 5837 del 23/11/1985 (Rv. 443022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - RETRIBUZIONE BASE - VALORE DEI PASTI SERVITI IN UNA MENSA AZIENDALE - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - RETRIBUZIONE BASE - VALORE DEI PASTI SERVITI IN UNA MENSA AZIENDALE - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Il valore dei pasti serviti in una mensa aziendale, liberamente e gratuitamente utilizzabile da parte dei dipendenti, ovvero la differenza tra detto valore e la minore somma che i dipendenti medesimi debbano versare per consumare quei pasti, possono costituire elementi integrativi della retribuzione solo se la organizzazione del servizio di mensa da parte del datore di lavoro si accompagni alla previsione di un'equivalente indennità sostitutiva, in favore di tutti i lavoratori che non possano o non vogliano fruirne, ancorché presenti nell'azienda: indennità che essendo l'equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe altrimenti diritto, costituisce non un rimborso spese, ma un elemento integrativo della retribuzione da calcolarsi nel computo della indennità di anzianità a norma dell'art. 2121 cod. civ.. per contro in difetto di quelle condizioni, le suddette erogazioni non sono legate da vincolo di corrispettività con le prestazioni lavorative, in quanto sono condizionate da un comportamento facoltativo dei dipendenti e trovano nelle prestazioni medesime mera occasione. (V 4314/82, mass n 422285).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)