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Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 28/10/1980 (Rv. 409620 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - COLPA DEL RESPONSABILE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - UTILIZZABILITA - FATTISPECIE (SCOPPIO DI UNA BOTTIGLIA CONTENENTE BEVANDA GASSATA).*
Stato
decisa il 1980-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409620-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - COLPA DEL RESPONSABILE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - UTILIZZABILITA - FATTISPECIE (SCOPPIO DI UNA BOTTIGLIA CONTENENTE BEVANDA GASSATA).*

In materia di responsabilita extracontrattuale, spetta all'attore, il quale agisce per il risarcimento del danno, dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno. Tale principio, pero, non comporta necessariamente che il giudice debba acquisire la dimostrazione di detta colpa esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva e ben potendosi, a tale ultimo riguardo, assumere un fatto a fonte di presunzioni in base all'id quod plerumque accidit, tenuto conto che non sempre e agevole l'acquisizione di un prova diretta. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilita della societa imbottigliatrice per i danni causati dallo scoppio di una bottiglia contenente una bibita gassosa). (V 1653/75, mass n 375263; (V 339/75, mass n 373647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)