Sez. L - , Sentenza n. 19863 del 26/07/2018 (Rv. 650087 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Scissione di società - Disciplina in materia di licenziamento collettivo - Frode alla legge - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE
La scissione societaria in frode alla legge determina la nullità dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo se vi è collegamento negoziale tra l'operazione societaria ed i plurimi recessi datoriali, perchè in tal modo viene elusa la normativa sui licenziamenti collettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la frode sul rilevo che, pur dopo la scissione societaria, tutti i dipendenti continuavano a lavorare per il medesimo soggetto indistinto, nei medesimi luoghi e per la medesima commessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)