Sez. L, Sentenza n. 62 del 06/01/1984 (Rv. 432320 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - IDENTITÀ DEL CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RISPETTO AD ALTRE SVOLTE IN PRECEDENZA E RICOLLEGABILI A UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - IDENTITÀ DEL CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RISPETTO AD ALTRE SVOLTE IN PRECEDENZA E RICOLLEGABILI A UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IRRILEVANZA.*
Il carattere subordinato, anziché autonomo, di un rapporto di lavoro non può essere affermato sulla base della mera obiettiva identità del contenuto delle relative prestazioni, rispetto ad altre effettuate in tempi diversi e ricollegabili ad un rapporto di lavoro subordinato fra le medesime parti, atteso che l'indicata distinzione va desunta dalle caratteristiche e dalle modalità con le quali le prestazioni stesse vengono espletate, tenendo conto che esula dal rapporto subordinato un'attività lavorativa che non si inserisca nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, mediante messa a disposizione delle energie del prestatore di lavoro, ma sia rivolta essenzialmente al conseguimento di un determinato risultato, e che inoltre venga espletata senza assoggettamento gerarchico alle direttive del datore di lavoro, ma con connotati di autonomia, non incompatibili con il potere del committente di intervenire con controlli e prescrizioni per assicurare il rispetto del contratto ed il risultato pattuito. (V 1885/76, mass n 380684).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)