Sez. U, Sentenza n. 1885 del 25/05/1976 (Rv. 380684 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - DIFFERENZE - CRITERIO DI QUALIFICAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - DIFFERENZE - CRITERIO DI QUALIFICAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ESTREMI.*
Al fine della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre aver riguardo, piu che al nomen iuris usato dalle parti, ancorche espressamente enunciato in un atto scritto, all'effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto stesso, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa; in questa indagine va tenuto presente che nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato dell'attivita, mentre nel lavoro subordinato l'oggetto della prestazione e rappresentato dalla energia lavorativa che il prestatore di lavoro pone a disposizione del datore di lavoro, ed esplica con vincolo di subordinazione, cioe, sotto la vigilanza e secondo le direttive del datore di lavoro medesimo. Detto requisito della subordinazione, peraltro, va inteso in senso relativo, in quanto non e incompatibile con una certa autonomia, iniziativa e discrezionalita del lavoratore, specie quando si tratti di prestazioni professionali. In tale caso, la subordinazione si attua in termini piu funzionali che tecnici, potendosi concretizzare nella sola sistematica inserzione dell'opera professionale nell'organizzazione unitaria dell'impresa o dell'ente, ancorche senza un'effettiva direzione da parte del datore di lavoro. (V 2729/73, mass n 366238; (V 2251/72, mass n 359569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)