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Sez. 5, Sentenza n. 18731 del 31/01/2012 Ud. (dep. 16/05/2012) Rv. 252677 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione eseguita in nome della società rappresentata e concernente l'inesistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252677-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che attesti falsamente, in nome della società rappresentata, l'inesistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate; infatti, il precetto primario di cui all'art. 483 cod. pen. deve intendersi integrato dal disposto degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art. 76, comma terzo del succitato d.P.R. n. 445 del 2000).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)