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Sez. 2, Sentenza n. 7070 del 07/07/1999 (Rv. 528405 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Incarico - Rimborso delle spese compreso nell'onorario, onnicomprensivo, a vacazioni - Legittimità dell'accordo - Deroga ai sensi dell'art. 6 legge 143/1949 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528405-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Di norma il committente deve rimborsare al professionista le spese da questi anticipate necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Peraltro, l'art. 6 della tariffa approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143 consente contrarie pattuizioni in virtù delle quali il compenso viene stabilito a vacazioni, in misura forfettaria e onnicomprensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 6, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)