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Sez. 1, Sentenza n. 799 del 27/01/1997 (Rv. 502050 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Tariffe professionali - Incarichi conferiti dallo Stato o enti pubblici - Progettazione della stessa opera affidata a più professionisti - Rimborso spese - Esclusione di compensi forfettari ex art. 6 legge n. 404 del 1977 - Individuazione delle parti affidate a ciascun professionista - Applicabilità del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502050-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

L'art. 6, quarto comma, della legge 1 luglio 1977 n. 404, secondo cui, per gli incarichi di progettazione conferiti dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per la stessa opera, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale va corrisposto solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfettari, trova applicazione anche nel caso di individuazione delle parti affidate a ciascun professionista, poiché, nel momento in cui tale disposizione, con il richiamo del secondo comma, non richiede che i professionisti siano riuniti in collegio, chiaramente prevede che ciascuno di loro possa lavorare secondo le proprie competenze, purché le varie parti del progetto vadano a comporsi nell'identità dell'opera complessiva oggetto dell'incarico. (Nella specie la S.C. - rilevato che non era in discussione se la norma in questione avesse portata generale, non limitata all'edilizia carceraria - ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nulla la clausola invocata dai professionisti interessati, prevedente un rimborso spese forfettario, di una "convenzione" relativa ad una progettazione per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ritenendo unitaria l'opera, per il riferimento letterale ad una "progettazione coordinata degli interventi", unitariamente considerati ai fini del finanziamento, per la presenza di un coordinatore, per la fissazione di termini unitari per la consegna del progetto di massima e di quello esecutivo e per la previsione della revoca dell'incarico all'intero gruppo in caso di loro inosservanza).

Riferimenti normativi: Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 04/03/1958 num. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)