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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19711 del 08/08/2017 (Rv. 645469 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Pensione di anzianità - Adozione, da parte dell'ente previdenziale, di atto unilaterale, regolamentare o negoziale, implicante riduzione dell'importo - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645469-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, a titolo di contributo di solidarietà su una pensione già maturata).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 488 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)