Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 15/12/1970 Ud. (dep. 29/05/1971) Rv. 118032 - 01
REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - TERMINE ORDINATORIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NECESSITA - TERMINE PERENTORIO - ESCLUSIONE DELLA PERMANENZA.*
REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - TERMINE ORDINATORIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NECESSITA - TERMINE PERENTORIO - ESCLUSIONE DELLA PERMANENZA.*
Il reato omissivo ha natura di reato permanente solamente quando, per l'adempimento dell'Obbligo penalmente sanzionato, e previsto un termine ordinatorio. In tal caso, essendo l'adempimento possibile e efficace in ogni momento successivo a quello in cui ha avuto inizio la violazione del precetto, questa S'interrompe, e con essa la permanenza, con l'atto volontario positivo contrario alla condotta negativa anteriore. Cio non si verifica, invece, quando l'adempimento e sottoposto a termine perentorio, solamente allo scadere del quale la condotta negativa dell'agente acquista carattere di reato, giacche, in tal caso, la consumazione del reato coincide con tale scadenza e si esaurisce in essa, anche se successivamente possano permanerne gli effetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)