Sez. 3, Sentenza n. 7823 del 01/06/1983 Ud. (dep. 04/10/1983) Rv. 160397 - 01
REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - TERMINE ORDINATORIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NECESSITÀ - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - FATTISPECIE: INAPPLICABILITÀ DI AMNISTIA A REATI DI OMESSA REGISTRAZIONE DI LAVORATORI ASSUNTI.*
REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - TERMINE ORDINATORIO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NECESSITÀ - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - FATTISPECIE: INAPPLICABILITÀ DI AMNISTIA A REATI DI OMESSA REGISTRAZIONE DI LAVORATORI ASSUNTI.*
Il reato omissivo è permanente tutte le volte che un adempimento sia assoggettato ad un termine meramente ordinatorio (e non perentorio); infatti la scadenza di tale termine vale solo a stabilire il momento iniziale in cui il comportamento omissivo diventa antigiuridico. In tal caso la permanenza del reato perdura fino a quando l'omittente non la faccia cessare compiendo, anche se tardivamente, ciò che in precedenza aveva omesso. (fattispecie relativa alla contravvenzione agli artt. 20, 195 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per omessa registrazione nei libri aziendali di dipendenti assunti e in cui è stata ritenuta non applicabile l'amnistia concessa con d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, poiché la situazione antigiuridica, costituita dal comportamento omissivo, si era protratta oltre la data del 31 agosto 1981, termine di efficacia del decreto di clemenza). (Conf mass n 101134; (Conf mass n 110182; (Conf mass n 118032).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 195 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)