Sez. 5, Sentenza n. 15723 del 21/10/2003 (Rv. 567548 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Verbale di ispezione - Atto istruttorio della procedura di accertamento - Autonomia - Mancanza - Accertamento ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Verbale di ispezione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Il verbale di ispezione è atto istruttorio privo di autonomia nell'ambito dell'attività accertativa delle imposte sui redditi, la quale si concreta nell'accertamento, che è l'atto definitivo della procedura, e come tale è impugnabile. Tale accertamento, espressione di un'attività amministrativa non retta dal principio della tipicità degli atti istruttori, a norma dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può fra l'altro discendere, oltre che dal verbale di ispezione, da dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio finanziario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)