Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 (Rv. 528902 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Guardia di Finanza - Acquisizione di elementi utili per la difesa del contribuente - Obbligo - Esclusione - Attività diretta all'accertamento dei redditi - Principio del contraddittorio e principio della tipicità degli atti istruttori - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Guardia di Finanza non è tenuta ad acquisire elementi utili per la difesa del contribuente, avendo soltanto l'obbligo di cooperare con gli uffici delle imposte "per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette" (art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).Tale attività, avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, anche se sono previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente; né è retta dal principio di tipicità degli atti istruttori, atteso che, qualora ricorrano determinate condizioni, l'ufficio delle imposte può determinare il reddito di impresa "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza" (art. 39 del d.P.R. n. 600/73).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)