Sez. 2, Sentenza n. 2802 del 05/04/1990 (Rv. 466416 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DI CONTRATTO PRELIMINARE DA PARTE DEL PROMITTENTE VENDITORE - PREGIUDIZIO SUBITO DAL DANNEGGIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DI CONTRATTO PRELIMINARE DA PARTE DEL PROMITTENTE VENDITORE - PREGIUDIZIO SUBITO DAL DANNEGGIATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento di una promessa di vendita di un immobile da parte del promittente venditore, in base al principio secondo cui il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve riparare il pregiudizio subito dal danneggiato senza che questi possa conseguire risultati più vantaggiosi di quelli che sarebbero derivati dall'adempimento, al promissario adempiente deve essere attribuito, a titolo di indennizzo, l'importo costituito dalla differenza tra il valore di un immobile similare, calcolato con riferimento al momento della decisione, ed il prezzo convenuto, e non tra detto valore e la somma minore che a titolo di prezzo sia stata effettivamente corrisposta, comportando la utilizzazione di tale secondo parametro la violazione del principio della corrispondenza del contenuto dell'obbligazione risarcitoria alla diminuzione patrimoniale realmente sofferta dal danneggiato. (V 894/81, mass n 411413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)