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Sez. 2, Sentenza n. 894 del 13/02/1981 (Rv. 411413 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DI UNA PROMESSA DI VENDITA - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411413-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DI UNA PROMESSA DI VENDITA - RISOLUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Poiche il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve riparare il pregiudizio subito dal danneggiato, ma non puo fargli ottenere risultati piu vantaggiosi di quelli che sarebbero derivati dall'adempimento, nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento di una promessa di vendita, al promissario acquirente - al quale siano attribuiti, a titolo di indennizzo, l'importo costituito dalla differenza tra il valore del bene al momento della decisione ed il prezzo convenuto e la somma corrispondente al reddito prodotto dall'immobile (nella specie, canoni di locazione) dalla data stabilita per il suo trasferimento sino al pagamento dell'importo suindicato - non possono essere riconosciuti anche gli interessi legali su questo importo per lo stesso periodo di tempo cui si riferisce il menzionato reddito, comportando cio un cumulo di frutti (dell'immobile e di detto importo) che non sarebbe conseguito all'adempimento dell'Obbligo contrattuale. (V 2047/61; (V 3846/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)