Sez. 2, Sentenza n. 8927 del 31/01/2012 Ud. (dep. 07/03/2012) Rv. 252477 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Omessa tempestiva comunicazione del ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicuratrice che abbia già effettuato la liquidazione del danno - Integrazione del reato di appropriazione indebita e non di quello di truffa - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE
Integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) la condotta dell'assicurato che ometta di comunicare tempestivamente il ritrovamento del veicolo rubato alla Compagnia assicuratrice, che abbia già effettuato la liquidazione del danno in suo favore, considerato che in virtù del contratto di assicurazione quest'ultima acquista la proprietà dell'autoveicolo, con la conseguenza che l'assicurato deve comunicare tempestivamente il ritrovamento dell'autoveicolo e metterlo a disposizione della compagnia assicuratrice, non sussistendo invece alcuna cooperazione artificiosa della vittima né la perdita definitiva del bene da parte della società assicuratrice, necessari per l'integrazione del reato di truffa (art. 640 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)