Sez. 2, Sentenza n. 922 del 04/04/1970 (Rv. 346350 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - IN GENERE - TERRAZZA SENZA PARAPETTO - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - IN GENERE - TERRAZZA SENZA PARAPETTO - ESCLUSIONE.*
Non puo considerarsi in se destinata alla veduta sul fondo altrui una terrazza costituita senza un parapetto od altro valido e stabile riparo, che solo potrebbe consentire un'agevole e normale 'prospectiò su quel fondo senza alcun rischio di precipitarvi (quando vi si sporgesse il capo per affacciarvisi) e che e espressamente richiesto dall'art 905 secondo comma cod civ per le vedute costituite dalle terrazze, dai lastrici solari e dalle altre aperture sul fondo del vicino, ivi indicate. (V 229-69, massima n 338184 1345-67, massima n 327932).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)