Sez. 2, Sentenza n. 1826 del 09/06/1972 (Rv. 358829 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - CONDIZIONI - PARAPETTO IDONEO - NECESSITA - ESTREMI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - CONDIZIONI - PARAPETTO IDONEO - NECESSITA - ESTREMI.*
Il divieto di costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili a distanza inferiore di quella prevista dalla legge opera solo quando dalla costruzione di cui trattasi sia possibile guardare e affacciarsi sul fondo del vicino compiendo comodamente l'atto dell'affaccio, per essere la costruzione munita di un manufatto che possa fungere da parapetto, e da parapetto idoneo non solo a rendere agevole l'atto stesso, ma anche ad evitare il pericolo di cadere, nel compierlo, verso il fondo del vicino. (V 922'70, mass n 346350; 23'67, mass n 330812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)