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Sez. 1, Sentenza n. 404 del 14/01/1993 (Rv. 480273 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Crediti per retribuzioni dei lavoratori - Ammissione allo stato passivo - Impugnazione - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480273-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere

Nella procedura fallimentare, l'ammissione di un credito allo stato passivo, se non impugnata, preclude ogni questione relativa non solo all'esistenza del credito, ma anche alla sua entità ed al titolo da cui deriva, con la conseguenza che i crediti per retribuzioni dei lavoratori non possono subire modifiche collegate a pregressi obblighi per trattenute previdenziali rimasti inadempiuti, ove questioni al riguardo non siano state sollevate dagli interessi, né esaminate dal giudice delegato nella verifica dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)