Sez. 3, Sentenza n. 12518 del 17/06/2016 (Rv. 640350 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di manutenzione - Oneri probatori - Contenuto degli stessi e distribuzione tra le parti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In tema di contratti agrari, il locatore che pretenda dal conduttore il risarcimento del danno da inosservanza di un obbligo manutentivo è tenuto a dimostrare non solo la condizione di partenza dell'immobile, ma anche che esso è stato restituito in condizioni peggiori rispetto a quelle della consegna, in quanto il concetto di manutenzione fa riferimento ad un'evenienza che sopravviene durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1592, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)