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Sez. 3, Sentenza n. 14755 del 26/06/2007 (Rv. 597472 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Gravità dell'inadempimento - Necessità - Criteri di valutazione - Attività rimessa al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597472-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di contratti agrari, non un qualsiasi inadempimento dell'affittuario determina la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, ma l'inadempimento che presenta carattere di gravità in relazione al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, nonché alla conservazione e manutenzione dello stesso, quando ne risulti modificato l'originario ordinamento colturale in conseguenza della violazione dell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente. La valutazione sulla configurabilità o meno del grave inadempimento nei precisati sensi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità ove sia stato adeguatamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C., rilevandone la congruità della motivazione, ha confermato la sentenza impugnata che, oltre sulla sussistenza della parziale morosità nel pagamento dei canoni, aveva fondato la valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento dell'affittuario sull'accertato danneggiamento delle colture in atto sul fondo condotto in affitto da parte degli animali ivi allevati ed in virtù dell'intervenuta realizzazione di una discarica abusiva nel medesimo fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)