Sez. U, Sentenza n. 1205 del 23/11/2000 (Rv. 542068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Atto amministrativo - Attuazione in modo coattivo in via di autotutela - Tutela del privato nella fase dell'esecuzione - Spettanza al giudice amministrativo - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Esclusione - Fattispecie in tema di decreto d'occupazione d'urgenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Una sequenza di atti, posta in essere nelle forme previste per quelli che debbono precedere l'esecuzione forzata, allorquando provenga da una parte che ponga a suo fondamento un provvedimento amministrativo non qualificato dalla legge come titolo esecutivo e che la stessa parte istante ha il potere di portare ad attuazione per averlo emesso come autorità amministrativa nell'esercizio del corrispondente potere, non è qualificabile come minaccia di esecuzione forzata ed il controllo sulla legittimità degli stessi atti non spetta al giudice ordinario e non può quindi essere provocato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (nella specie, era stato emesso decreto di occupazione d'urgenza di un immobile e avverso l'intimazione di rilascio, effettuata con atto di precetto, e l'atto di comunicazione del tempo del rilascio era stata proposta opposizione agli atti esecutivi; la S.C. in applicazione dell'esposto principio ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)