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Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 29/10/1998 (Rv. 520207 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione degli estremi della violazione da parte di un funzionario che abbia proceduto all'accertamento - A mezzo servizio postale - Mancata redazione della relata di notifica sull'atto - Conseguenze - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520207-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, qualora la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione che abbia accertato la violazione a mezzo del servizio postale, e secondo il regime di cui alla legge 890/82, la sola circostanza che quegli abbia omesso di redigere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della ricordata legge 890/82, costituisce una mera irregolarità formale, inidonea, per l'effetto, ad inficiare la validità della detta notificazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)