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Sez. U, Sentenza n. 7821 del 19/07/1995 (Rv. 493328 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione degli estremi della violazione da parte di funzionario dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento - Modalità - A mezzo servizio postale - Mancata stesura sull'atto della relata di notifica - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 1995-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493328-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora - come consentito dall'art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall'art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall'art. 201.3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - La notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 12, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)