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Sez. 3, Sentenza n. 724 del 26/01/1987 (Rv. 450427 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ALTERAZIONI O MODIFICAZIONI AFFERENTI LA INTEGRITÀ DELLA COSA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL CONDUTTORE - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450427-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ALTERAZIONI O MODIFICAZIONI AFFERENTI LA INTEGRITÀ DELLA COSA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL CONDUTTORE - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Non tutte le alterazioni o le modificazioni afferenti l'integrità della cosa locata - una volta che sia rispettata la natura e la destinazione di essa, siccome pattuita dalle parti - integrano una violazione dell'Obbligo, posto a carico del conduttore, di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, idonea a legittimare la risoluzione del contratto, occorrendo in concreto accertare l'entità delle eventuali modifiche apportate alla cosa locata e quindi valutarne gli effetti onde stabilire se ne sia derivata un'apprezzabile alterazione all'equilibrio giuridico economico del contratto in pregiudizio del locatore. (V 6871/83, mass n 431538).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)