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Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 17/11/1983 (Rv. 431538 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI UN TERRENO.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431538-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI UN TERRENO.*

In tema di risoluzione del contratto, la gravità dell'inadempimento deve essere considerata più che in relazione alla sua entità oggettiva, all'importanza che essa assume avuto riguardo allo interesse che l'altra parte intende realizzare e che può assurgere, prescindendo da una valutazione economica, ad elemento fondamentale di valutazione, in quanto si pone come causa di turbamento delle pattuite prestazioni corrispettive. (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la suprema Corte ha reputato esatta la pronuncia del giudice del merito che ha ritenuto idonea a sorreggere la risoluzione di una locazione di un terreno, per inadempimento del conduttore, la costruzione, da questi operata, di un manufatto stabile laddove nel contratto era stata prevista la possibilità di porre in opera "capannoni prefabbricati"). (V 4457/82, mass n 422449; (V 2764/82, mass n 420637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)