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Sez. U, Sentenza n. 2009 del 22/03/1983 (Rv. 426863 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 6 D.L. N. 261 DEL 1974 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI - CARATTERI E NOZIONE - FATTISPECIE - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO FRA L'INAM ED I MEDICI AMBULATORIALI - RICOMPRENSIONE NEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1983-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426863-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 6 D.L. N. 261 DEL 1974 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI - CARATTERI E NOZIONE - FATTISPECIE - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO FRA L'INAM ED I MEDICI AMBULATORIALI - RICOMPRENSIONE NEL DIVIETO.*

L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici "ex" combattenti ed assimilati, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, il quale prevede, nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dello stesso decreto, il divieto di essere assunto in impiego o di ricevere incarichi retribuiti alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti (eccettuata la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni), ed inoltre stabilisce l'inefficacia delle assunzioni effettuate e degli incarichi conferiti in precedenza, senza eccezione per quelli anteriori al collocamento a riposo, ovvero anche all'entrata in vigore della citata legge del 1970, si riferisce non soltanto agli incarichi che creino un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, sia pure straordinario o temporaneo, ma anche agli incarichi che si ricolleghino ad un rapporto di lavoro autonomo, come quello fra l'INAM ed i medici ambulatoriali, ove presenti i connotati della cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), implicando prestazioni continuative e coordinate caratterizzate da stabile collaborazione. (V 4201/82, mass n 422178; (V 4200/82, mass n 422176).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)