Sez. L, Sentenza n. 4873 del 08/10/1985 (Rv. 442268 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 6 D.L. 8 LUGLIO 1974 N. 261 - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DIVIETO DI IMPIEGO O DI ASSUNZIONE DI INCARICHI - AMBITO DI APPLICABILITÀ - INCARICHI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI OCCASIONALMENTE RICHIESTE DI ENTI PUBBLICI - INSUSSISTENZA DEL DIVIETO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 6 D.L. 8 LUGLIO 1974 N. 261 - PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DIVIETO DI IMPIEGO O DI ASSUNZIONE DI INCARICHI - AMBITO DI APPLICABILITÀ - INCARICHI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI OCCASIONALMENTE RICHIESTE DI ENTI PUBBLICI - INSUSSISTENZA DEL DIVIETO.*
L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) - il quale, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, prevede, nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dello stesso decreto, il divieto di essere assunto in impiego o di ricevere incarichi alle dipendenze dello stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti (eccettuata la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni) - si riferisce non solo agli incarichi che creano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, sia pure straordinario o temporaneo, ma anche a quelli da cui nasca un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da parasubordinazione secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., restando quindi esclusi unicamente gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni occasionalmente richieste dagli enti pubblici, effettuate con l'autonomia propria del libero professionista, ed inoltre trova applicazione non soltanto nei confronti di coloro che hanno ottenuto tali assunzioni od incarichi dopo il collocamento a riposo, ma anche nei confronti di coloro che li abbiano conseguiti prima del collocamento in quiescenza per effetto della citata legge n. 336 del 1970. (V 4700/83, mass n 429596; (V 2009/83, mass n 426863; (V 4201/82, mass n 422178; (V 841/82, mass n 418669; (Conf 7360/83, mass n 431954 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)