Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 22/07/1966 (Rv. 323887 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA E UNIVOCITA DEL TESTO - DIVERSO CRITERIO INTERPRETATIVO - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA E UNIVOCITA DEL TESTO - DIVERSO CRITERIO INTERPRETATIVO - INAMMISSIBILITA.*
Nell'interpretare i contratti (e tali sono i contratti collettivi postcorporativi per la loro natura negoziale) si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; ma quando il testo, per le espressioni usate, si riveli chiaro ed univoco, e non sussista alcuna ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito della convenzione una diversa interpretazione e inammissibile, in quanto essa condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta dei contraenti. (Cfr 419/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)