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Sez. 2, Sentenza n. 2002 del 22/07/1966 (Rv. 323887 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA E UNIVOCITA DEL TESTO - DIVERSO CRITERIO INTERPRETATIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323887-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIAREZZA E UNIVOCITA DEL TESTO - DIVERSO CRITERIO INTERPRETATIVO - INAMMISSIBILITA.*

Nell'interpretare i contratti (e tali sono i contratti collettivi postcorporativi per la loro natura negoziale) si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; ma quando il testo, per le espressioni usate, si riveli chiaro ed univoco, e non sussista alcuna ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito della convenzione una diversa interpretazione e inammissibile, in quanto essa condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta dei contraenti. (Cfr 419/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)