diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6845 del 24/03/2014 (Rv. 630099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Comunicazione del recesso mediante lettera raccomandata ricevuta dalla moglie convivente - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Prova contraria - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

In materia di licenziamento individuale, qualora il recesso sia comunicato con lettera raccomandata, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., sicché incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'impossibilità incolpevole di avere notizia dell'atto recettizio, non essendo sufficiente la semplice prova della mancata conoscenza di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)