Sez. L, Sentenza n. 13087 del 05/06/2009 (Rv. 608741 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Licenziamento individuale - Comunicazione del provvedimento di recesso - Mediante lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
In tema di licenziamento individuale, è rituale la comunicazione del provvedimento di recesso che venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, presupponendo l'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. che la dichiarazione sia "diretta ad una determinata persona" e che essa "giunga all'indirizzo del destinatario", qualunque sia il mezzo impiegato. (Nella specie, il lavoratore, assegnato ad una sede in Germania, aveva contestato l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. atteso che la lettera raccomandata era stata affidata al servizio postale tedesco, il cui regolamento stabiliva una previsione di giacenza, in caso di impossibilità di consegna al destinatario, di soli sette giorni, ritenendo, invece, che dovesse farsi riferimento alla successiva consegna a mano della lettera; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, evidenziando che, in ogni caso, il licenziamento era stato impugnato, tardivamente, ben prima della consegna a mano dell'intimazione a riprova dell'effettiva conoscenza, da parte del lavoratore, dell'avvenuta risoluzione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)