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Sez. 3, Sentenza n. 2757 del 11/07/1975 (Rv. 376763 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - QUALIFICAZIONE DEL FATTO ILLECITO COME REATO - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376763-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - QUALIFICAZIONE DEL FATTO ILLECITO COME REATO - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*

Al giudice civile, chiamato a conoscere delle conseguenze di un fatto illecito, e consentito accertare, al limitato fine riparatorio del danno non patrimoniale, se in fatto costituisca o non reato. (V 1022/75, mass n 374425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)