Sez. 2, Sentenza n. 3711 del 15/02/2011 (Rv. 616595 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Pagamento del diritto camerale e della soprattassa alla Camera di commercio - Avviso di mora - Opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Opposizione nella forma del giudizio ordinario di cognizione - Necessità .
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'azione diretta contro l'avviso di mora notificato per il pagamento del cosiddetto diritto camerale e della relativa soprattassa alla Camera di commercio deve essere proposta nelle forme previste per il giudizio ordinario di cognizione e non già mediante l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso le sanzioni amministrative.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 51 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 786 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)