Sez. 1, Sentenza n. 8525 del 22/06/2001 (Rv. 547631 - 01)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE | Diritti camerali - Ritardo nella corresponsione - Conseguenze - Soprattassa prevista dall'art. 34, ultimo comma, del D.L. N. 786/81 - Natura - Assimilabilità alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/81 - Esclusione - Conseguenze.
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE
In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto l'art. 34, ultimo comma, del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito in legge 26/02/1982 n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo - punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che la soprattassa in questione non si renda in alcun modo assimilabile alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981 il cui ambito applicativo risulta definitivo dall'art. 12 il quale circoscriveva espressamente il suo riferimento alle violazioni per le quali è prevista la "sanzione" amministrativa del pagamento di una somma di denaro, da intendersi - perciò - come misura esclusivamente "afflittiva" ed escludente ogni connotazione anche "risarcitoria". (Nella specie, affermando un tal principio, la Suprema Corte ha ritenuto rientrante nell'ambito dei poteri equitativi del giudice di pace, la avvenuta riduzione dell'importo della suddetta soprattassa).
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1981 num. 786 art. 34 CORTE COST., Legge 17/06/1996 num. 321 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)