Sez. 3, Sentenza n. 3989 del 18/03/2003 (Rv. 561209 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE | Nullità della prova - Irrilevanza della prova stessa ai fini della decisione adottata - Conseguente nullità della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - ESTENSIONE
In base al principio contenuto nell'art. 159 cod. proc. civ., la nullità del singolo atto processuale dà luogo alla nullità della sentenza solo se posta in rapporto di dipendenza con l'atto nullo; in particolare, l'eventuale nullità di una prova non comporta la nullità della sentenza adottata a definizione della controversia nella quale è stata assunta se la decisione finale della controversia non è in alcun modo fondata su detta prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)