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Sez. L, Sentenza n. 1570 del 26/01/2010 (Rv. 611919 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rendita da malattia professionale - Morte del titolare - Diritto del coniuge superstite ad un trattamento di reversibilità - Condizioni - Nesso di causalità tra patologia e decesso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611919-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso il diritto della vedova al trattamento di reversibilità poichè sul decesso, causato da tumore polmonare, non aveva in alcuna misura influito la pregressa patologia, costituita da "broncopatia cronica da lenta inalazione di SO2", per la quale era stata riconosciuta la rendita da malattia professionale).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)