Sez. 1, Sentenza n. 3115 del 02/10/1975 (Rv. 377222 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO DELL'ENTE IMPOSITORE - RIESAME DI QUESTIONE PRELIMINARE DEDOTTA DAL CONTRIBUENTE - RICORSO INCIDENTALE - NECESSITA - MANCANZA - PRECLUSIONE RILEVABILE D'UFFICIO.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO DELL'ENTE IMPOSITORE - RIESAME DI QUESTIONE PRELIMINARE DEDOTTA DAL CONTRIBUENTE - RICORSO INCIDENTALE - NECESSITA - MANCANZA - PRECLUSIONE RILEVABILE D'UFFICIO.*
In tema di imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, qualora l'ente impositore ricorra alla commissione centrale, avverso la decisione della gpa favorevole nel merito al contribuente (nella specie, per aver escluso l'edificabilita dell'area), il contribuente medesimo, ove intenda ottenere il riesame di una questione preliminare disattesa dalla gpa (nella specie, nullita dell'accertamento tributario), deve dedurla con ricorso incidentale, nel termine utile per la presentazione del controricorso; in difetto di impugnazione incidentale, sulla questione stessa si Forma una preclusione che, essendo interna al processo, deve essere rilevata di ufficio. (V 1652/70, mass n 347584).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 48, Regio Decr. 05/09/1938 num. 1530, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 8, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)