Sez. U, Sentenza n. 1652 del 21/09/1970 (Rv. 347584 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO INTRODUTTIVO RESPINTA IN PRIMO E SECONDO GRADO - MANCATO RICORSO SUL PUNTO - SUCCESSIVA DOGLIANZA PER IL MANCATO ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO INTRODUTTIVO RESPINTA IN PRIMO E SECONDO GRADO - MANCATO RICORSO SUL PUNTO - SUCCESSIVA DOGLIANZA PER IL MANCATO ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
La inammissibilita del reclamo introduttivo del contribuente contro l'accertamento fiscale, perche non seguito dalla tempestiva enunciazione dei motivi non e rilevabile d'ufficio dalla commissione centrale delle imposte, quando l'eccezione d'inammissibilita sia stata proposta dall' amministrazione in primo grado e riproposta in appello e respinta, sia pure per implicito, avendo la commissione provinciale deciso il merito dell'appello, e sul punto l' amministrazione non abbia proposto ricorso, onde provocare il riesame, da parte della commissione centrale, di quella eccezione che, se accolta avrebbe precluso ogni valutazione di merito. Sul punto si e formato giudicato formale interno, che impedisce il riesame della questione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 23, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 24, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)