Sez. 4, Sentenza n. 14462 del 05/06/1989 Ud. (dep. 27/10/1989) Rv. 182358 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - REATO COMMESSO IN ITALIA E GIÀ GIUDICATO ALL'ESTERO - OBBLIGO DI PROCEDERE NELLO STATO - SUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DEL NE BIS IN IDEM - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - REATO COMMESSO IN ITALIA E GIÀ GIUDICATO ALL'ESTERO - OBBLIGO DI PROCEDERE NELLO STATO - SUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DEL NE BIS IN IDEM - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
La regola del ne bis in idem, non si applica nel caso di reato commesso nel territorio dello stato, da parte del cittadino o dello straniero (art. 6, codice penale), per essere stato già giudicato all'estero, poiché l'art. 11, primo comma, stesso codice, stabilisce che, in tal caso, l'autore del fatto è, pur sempre, giudicato nello stato, stante l'inconciliabilità logica tra lo Obbligo di procedere al giudizio e la portata paralizzante (sulla Azione penale) propria della norma ex art. 90 cod. proc. pen.. (Conf mass n 173327; (Conf mass n 168781).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)