Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 11/01/1985 Ud. (dep. 19/04/1985) Rv. 168781 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - GIUDIZIO ALL'ESTERO - APPLICABILITÀ DEL NE BIS IN IDEM - IRRILEVANZA - ESTREMI.*
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Nel diritto internazionale e ai fini dell'art. 10, primo comma cost., il principio del ne bis in idem è valido per le sentenze dei tribunali internazionali ma non anche per le sentenze degli stati nei loro reciproci rapporti. Ne consegue che il giudizio all'estero sofferto dall'imputato per lo stesso fatto, diventa irrilevante se questo fatto è stato commesso in Italia o quando qui è avvenuta anche parte dell'Azione e l'agente sia stato già giudicato all'estero. (V mass n 104562).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)