Sez. 5, Sentenza n. 1279 del 26/10/1982 Ud. (dep. 10/02/1983) Rv. 157394 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
L'elemento psicologico richiesto per l'ipotesi di reato di cui all'art. 216 n. 1 legge fall. È il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di compiere i fatti di distrazione, preventivamente accettando, e quindi volendo, il risultato di tale condotta. (Conf mass n 153771).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)