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Sez. 5, Sentenza n. 1279 del 26/10/1982 Ud. (dep. 10/02/1983) Rv. 157394 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157394-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ESTREMI.*

L'elemento psicologico richiesto per l'ipotesi di reato di cui all'art. 216 n. 1 legge fall. È il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di compiere i fatti di distrazione, preventivamente accettando, e quindi volendo, il risultato di tale condotta. (Conf mass n 153771).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)