Sez. 5, Sentenza n. 9576 del 05/06/1985 Ud. (dep. 24/10/1985) Rv. 170811 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ELEMENTI DI PROVA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA - IN GENERE - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ELEMENTI DI PROVA.*
In tema di bancarotta fraudolenta una volta provato che lo imprenditore abbia avuto a disposizione determinati beni e non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione per le effettive necessità della impresa, si deve presumere che li abbia dolosamente distratti, essendo sufficiente al riguardo la sussistenza del dolo generico che si desume dalla coscienza e volontà di compiere gli Atti di distrazione. (Conf mass n 160230; (Conf mass n 157394).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 227, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 227
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)