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Sez. 1, Sentenza n. 3449 del 24/10/1968 (Rv. 336566 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI- MANCANZA DI CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - SENTENZA DICHIARANTE LA PATERNITA NATURALE DI UN CITTADINO ITALIANO CONIUGATO RISPETTO AD UN MINORE E CONDANNANTE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ALIMENTI -DELIBAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PATERNITA - ESCLUSIONE - PRONUNZIA SUGLI ALIMENTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336566-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI- MANCANZA DI CONTRARIETA ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - SENTENZA DICHIARANTE LA PATERNITA NATURALE DI UN CITTADINO ITALIANO CONIUGATO RISPETTO AD UN MINORE E CONDANNANTE ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ALIMENTI -DELIBAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PATERNITA - ESCLUSIONE - PRONUNZIA SUGLI ALIMENTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - AMMISSIBILITA.*

La sentenza straniera, che dichiari, secondo la lex fori, la paternita naturale di un cittadino italiano rispetto ad un minore e condanni detto cittadino italiano a corrispondere gli alimenti al minore non puo essere delibata nel capo in cui dichiara la paternita naturale, per contrarieta all'ordine pubblico italiano, se risulta che colui che e stato dichiarato padre era coniugato al momento del concepimento del minore, ma puo ricevere efficacia limitatamente alla pronunzia sugli alimenti. La legge italiana riconosce, invero, il diritto agli alimenti al figlio naturale, pur quando il riconoscimento e vietato (art. 279 n. 1 cod. civ.), onde nell'ipotesi predetta, alla sentenza straniera va negata soltanto efficacia a costituire lo status di figlio naturale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)